TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 8.
(Incentivi).

Art. 12.
(Incentivi).

      1. Il Governo, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle regole comunitarie, un regolamento per il riordino della disciplina degli incentivi non fiscali in favore delle imprese operanti nel settore del gas naturale, al fine di favorire la crescita dimensionale delle imprese di distribuzione e la loro aggregazione.

      Identico.

      2. Dal regolamento di cui al comma 1 non devono derivare maggiori spese o diminuzione di entrate a carico del bilancio dello Stato.
 

Art. 13.
(Clausole anticoncorrenziali in tema di responsabilità civile auto).
 

      1. All'articolo 150, comma 1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) alla lettera d), in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi comprese le spese sostenute dal danneggiato per assistenza legale o consulenza professionale»;

 

          b) dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

            «e-bis) la definizione dei rapporti con le imprese di autoriparazione abilitate ai sensi di legge secondo parità di condizioni di concorrenza, precludendo ogni forma di determinazione, anche indiretta, di tariffe massime o di sconti e ferma restando la libertà di scelta, da parte del danneggiato, di imprese di autoriparazione abilitate di propria fiducia.».

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